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Integrazione scolastica degli alunni disabili

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Integrazione scolastica degli alunni disabili Empty INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Messaggio  NICHOLAS Lun 8 Mar 2010 - 17:13

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Messaggio  dylan Sab 6 Mar 2010 - 19:53

Integrazione scolastica degli alunni disabili
Gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) art. 12 Legge 104/92. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università. Come procedere per l'iscrizione dell'alunno con handicap. Gite scolastiche. Continuità educativa. Scuola Privata Paritaria.
Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale.
La Legge 289/02 all’art. 35, comma 7 e il DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, hanno previsto nuove modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica e in particolare è stato determinato che all’individuazione dell’alunno con handicap si provvede con un accertamento collegiale la cui titolarità è delle Aziende Sanitarie Locali.

l’alunno deve avere già effettuato un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica

ISCRIZIONE - cosa fare
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

  • L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
  • La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione - diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
  • Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa).
All'atto dell'iscrizione i genitori debbono:
Presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati (Accertamento alunno con Handicap e Diagnosi funzionale)
Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia)

Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).


DOPO L’ISCRIZIONE – cosa fare e chi lo fa :

  • Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74)
  • Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99)
  • Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Provinciale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98)
  • Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99)
  • Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92)

    Fonte:SPORTELLO DISABILI REGIONE LOMBARDIA
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