A.GE.FI.S.
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Statuto Agefis

Andare in basso

Statuto Agefis Empty Statuto Agefis

Messaggio  dylan Gio 9 Lug 2009 - 16:47

A.GE.FI.S. - STATUTO

TITOLO PRIMO
Denominazione – Natura – Sede


Art. 1 = E’ costituita l’ “ASSOCIAZIONE GENITORI FIGLI SORDI BERGAMO”

Art. 2 = L’Associazione è apolitica, apartitica, asindacale e non ha fini di lucro.

Ha sede presso l’ “Ist. Donadoni” in via T. Tasso, 14 a Bergamo.


TITOLO SECONDO
Scopi

L’ Associazione si propone i seguenti scopi:

a) collaborare con gli Enti pubblici o privati che si occupano dei Sordi;

b) unire i Genitori dei Sordi per sostenerli con il consiglio e l’aiuto pratico nell’educazione ed istruzione; rappresentarli legalmente nella salvaguardia degli interessi morali, civili ed economici;

c) operare affinché tutto il patrimonio di beni mobili, immobili ed attrezzature tecniche e didattiche destinato per disposizione privata o per Atto pubblico all’educazione, istruzione, assistenza dei Sordi, riceva, conservi o riacquisti tale propria finalità ed effettiva utilizzazione venga mantenuto in condizioni di efficienza e di idoneità allo scopo originario:

d) raccogliere, classificare e diffondere informazioni riguardanti i problemi dei Sordi; favo­rire la partecipazione a Conferenze, Convegni organizzati per la trattazione di questi problemi; intraprendere e mantenere rapporti con Associazioni, Enti nazionali ed esteri, per l'avvio a soluzioni positive dei problemi riguardanti il Sordo;

e) ricevere lasciti o donazioni, promuovere sottoscrizioni o accettarne i fondi raccolti per il conseguimento dei fini statutari dell'Asso­ciazione nell'interesse generale dei Sordi e delle loro Famiglie;

f) mantenere stretta collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (E.N.S.) quale Ente specificatamente istituito per rappresentare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati del l'udito e della favella (Legge 698 2l/8/1950-art.2).

TITOLO TERZO
Patrimonio e mezzi di esercizio

Art. 4 = Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle elargizioni, lasciti o donazioni e da qualsiasi altro provento disposto a suo favore;

b) dalle contribuzioni dei Soci;

c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio direttivo dell'Associazione. L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

TITOLO QUARTO
Organi dell’Associazione

Art. 6 = Gli Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea generale

b) Consiglio Direttivo

c) Presidente

d) Collegio Probiviri

e) Collegio Revisori dei Conti.

TITOLO QUINTO
Assemblea generale

Art. 7 = L’Assemblea generale è la riunione di tutti i Soci iscritti. Può essere ORDINARIA - STRAORDINARIA. I Soci effettivi vi partecipano con diritto di parola e di Voto; i Soci sostenitori, con solo diritto di parola.

Art. 8 = L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. E' valida se vi partecipa la metà +1 dei Soci effettivi in prima convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti in seconda convocazione.

Essa:
a) delibera sulla Relazione del Consiglio Direttivo;

b) fissa gli obiettivi e le strategie che l’Associazione dovrà perseguire;

c) vota la relazione finanziaria;

può apportare modifiche agli articoli dello Statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il Voto favorevole della maggioranza dei presenti;

d) elegge i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri come previsto negli Art. 12 e 15.

e) nomina il "Comitato elettorale" composto da 3 Soci effettivi, che provvederà a regolamentare le elezioni previste al punto -d) proclamare gli eletti, a redigere e firmare il Verbale relativo all'Assemblea elettorale; Approva i bilanci consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso.

Art. 9 = L’ Assemblea straordinaria:
a) è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci effettivi;

b) è valida se vi partecipano almeno 2/3 dei Soci effettivi, in prima convocazione, almeno la metà +1 in seconda convocazione

c) può apportare modifiche allo Statuto;

d) può sciogliere l'Associazione a norma dell'art.20;

e) per le modifiche allo Statuto si dovrà esprimere a favore il 50% + 1 dei Soci effettivi.

Art. 10 =Hanno diritto al Voto solo i Soci effettivi. Le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti, con Voto segreto o palese, a giudizio del Presidente.

Art. 11 = L'Assemblea generale è convocata tramite invito,con lettera ordinaria, a tutti i Soci, almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

TITOLO SESTO
Consiglio Direttivo

Art.12 = Il Consiglio direttivo è l'organismo direttivo e amministrativo dell'Associazione:

a) si compone di 5 Membri, Soci effettivi, eletti nell'Assemblea ordinaria;

b) dura in carica circa quattro anni;

c) esamina e decide su ogni aspetto della vita dell’Associazione a norma dello statuto;

d) attua le Delibere approvate dall’Assemblea;

e) elegge fra i propri Membri il Presidente – il Vice Presidente e il Tesoriere

f) si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Membri;

g) le sue riunioni sono valide quando vi partecipa la metà + 1 dei suoi Membri;

h) le Delibere vengono approvate a maggioranza semplice;

i) la data della riunione e l'Ordine del giorno, devono essere comunicati, per lettera ordinaria, almeno 5 giorni prima.

TITOLO SETTIMO
Il Presidente

Art. 13 = Il Presidente del Consiglio direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti:
a) convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee;

b) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e del Regolamento e le esige;

c) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio della Sede;

d) in caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in assenza anche di questi subentra il Consigliere più anziano nell'incarico, in casi di parità prevale il più anziano di età;

e) ha facoltà di invitare a titolo di informazione e consulenza alle riunioni di Consiglio o alle Assemblee esperti in particolari materie;

f) propone la nomina del Segretario;


TITOLO OTTAVO
Il Segretario e il Tesoriere

Art. 14 = Il Segretario e il Tesoriere:


Il Segretario assiste il Presidente ed esegue le disposizioni da lui emanate:

a) redige e custodisce il Verbale delle Sedute del Consiglio e dell'Assemblea generale;

b) controfirma gli Atti ufficiali del Consiglio;

c) è responsabile dell'esecuzione delle Delibere approvate dal Consiglio e della conservazione dei Documenti relativi;

d) assolve tutte le ordinarie funzioni burocratiche e amministrative inerenti alla vita dell'Associazione;

e) tiene aggiornato l'elenco dei Soci e ne cura il collegamento con gli organismi dell'Associazione.

Il Tesoriere:

a) custodisce l'Archivio e di Documenti contabili;

b) redige e conserva aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili; cura il Tesseramento annuale dei Soci, ne riscuote e registra le quote versate;

c) esegue i pagamenti approvati su mandato del Presidente;

d) custodisce il libretto dell'Istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell'Associazione.


TITOLO NONO
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Art. 15 = Il “Collegio Revisori dei Conti" è composto da 2 membri, tra cui 1 Socio effettivo e 1 tecnico esterno, nominati ogni 4 anni nell' Assemblea generale.

Art. 16 = Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) verifica le scritture contabili e inventariali e l'andamento amministrativo dell'Associazione;

b) esamina ed esprime il parere sui conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio.

Art.16bis = L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno composto da 2 Membri con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l’Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 anni. L'incarico di componente dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

TITOLO DECIMO
Disposizioni finali

Art.17 = I fondi dell'Associazione saranno depositati in Conto Corrente Postale o in un Istituto Bancario di Bergamo. Qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da documenti scritti e firmati dal Presidente dal Segretario-Tesoriere e registrato sul "Libro Cassa".

Art.18 = Ogni Socio effettivo in regola con l'iscrizione può essere rieletto in qualsiasi organismo; può prendere visione di qualsiasi Documento relativo all'attività dell'Associazione.

Art.19 = I Soci, o Esperti non soci, possono venire indicati dal Consiglio a svolgere compiti particolari inerenti all'attività dell' Associazione.

Art.20 = Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il Voto favorevole di tre quarti dei Soci effettivi. Il patrimonio esistente sarà affidato ad Enti dedicati all'assistenza o istruzione dei Sordi, indicati dall'Assemblea generale riunita in Seduta straordinaria, a norma dell' Art.9 – comma 'e'. Tali Enti ne godranno gli interessi o l'usufrutto, mentre il capitale affidato resterà a disposizione per un eventuale rinnovamento dell’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEI SORDI.

Art.21 = Per tutto quanto non fosse previsto da questo Statuto, valgono le norme delle leggi vigenti.
dylan
dylan
Admin

Numero di messaggi : 99
Data d'iscrizione : 09.06.09
Età : 51
Località : Almè, BG

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.